Art. 1.

      1. È abolita l'utilizzazione del titolo di «onorevole» riferito ai deputati, ai senatori, ai consiglieri regionali e ai consiglieri provinciali, anche se cessati dalla carica.
      2. L'utilizzazione del titolo di «onorevole» è punita con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
      3. Le entrate derivanti dai proventi delle ammende di cui al comma 2 sono devolute in beneficenza ad enti assistenziali di tutela dei minori.